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Informativa I.M.U.
Data ultimo aggiornamento delle informazioni: 31.05.2021
L'imposta municipale propria č nata come Imposta Municipale Unica (IMU) sulla componente immobiliare atta ad accorpare in un'unica tassa l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2016 limposta non č dovuta per i fabbricati strumentali allattivitā agro-silvo-pastorale, regolarmente classificati come tali a livello catastale, e per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati in quanto interamente compresi nelle aree montane sulla base dellelenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani.
La base imponibile IMU č ridotta del 50 per cento per le unitā immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
Il comodante deve possedere in Italia, oltre allimmobile concesso in comodato, un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga utilizzato dallo stesso come propria abitazione principale, ad eccezione delle unitā abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Entro il 30 giugno dellanno successivo deve essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, o da altro atto avente data certa.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto č costituita dalla rendita catastale vigente al 1° Gennaio dellanno di imposizione, rivalutata del 5%, alla quale devono essere applicati i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad esclusione della categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Con lart. 1 commi 707-721 della L. n. 143/2013 č stato soppresso il versamento per le seguenti categorie di immobili:
- labitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- le unitā immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietā indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalitā degli Iacp
- la casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- lunico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unitā immobiliare, purché non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente
...1.alle forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica)
...2. alle forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza);
...3. alle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Forestale);
...4. al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
...5. alla carriera prefettizia.
- labitazione posseduta a titolo di proprietā o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- lunica unitā immobiliare posseduta a titolo di proprietā o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto allAnagrafe degli italiani residenti allestero (AIRE), giā pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato duso;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale allesercizio dellattivitā agricola, come individuati dallart.9, comma 3bis, L.133/1994 e modificato in particolare dallart. 42bis della L.222/2007.
Con il comma 2 dellart. 2 del D.L. 102/2013 č stato soppresso il versamento relativo ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
DETRAZIONI
Dallimposta dovuta per lunitā immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (una per ogni categoria C/2, C/6, C/7) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati al periodo dellanno durante il quale si protrae tale destinazione.
RIDUZIONI
Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile per:
- fabbricati di interesse storico o artistico disciplinati dallart. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 , n. 42
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dellanno durante il quale sussistono tali condizioni;
- fabbricati ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale, ad eccezione delle unitā abitative nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- scarica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietā - (doc)
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).
- Delibera di Consiglio n.59/2020
- Delibera di Consiglio n.34/2019
- Delibera di Consiglio 17/2018
- Delibera di Consiglio 26/2016
- Delibera di Consiglio 51/2015
DELIBERAZIONE ALIQUOTE
- Delibera di Consiglio n.19/2021
- Delibera di Consiglio n.60/2020
- Delibera di Consiglio 39/2019
- Delibera di Consiglio 20/2018
- Delibera di Consiglio 36/2017
- Delibera di Consiglio 32/2016
- Delibera di Consiglio 52/2015
VALORI AREE EDIFICABILI
Con delibera di Giunta Comunale n. 137 del 15/11/2016 sono stati stabiliti i nuovi valori imponibili per il pagamento dell'IMU sulle aree edificabili.
VERSAMENTI
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 ovvero con apposito bollettino postale intestato allAgenzia delle Entrate, che costituiscono forme di riscossione obbligatoriamente previste per legge con scadenza 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo).
Limporto minimo dovuto ai fini dellimposta municipale propria č pari ad 2,00.
L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 33/E del 21 maggio 2013 ha emanato i codici tributo per il versamento dell'imposta.
CODICI TRIBUTO IMU 2015 | DESCRIZIONE |
3912 | abitazione principale e relative pertinenze , una per categoria C/2,C/6 e C/7 - Da utilizzare solo nel caso di unitā abitativa di categoria A/1, A/8 e A/9 - (destinatario il Comune) |
3913 | fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune) - Dal 2013 versamento sospeso |
3914 | terreni (destinatario il Comune) |
3916 | aree fabbricabili (destinatario il Comune) |
3918 | altri fabbricati (destinatario il Comune) - Da utilizzare per tutti gli immobili diversi dai D e per le pertinenze eccedenti una per ciascuna categoria. |
3925 | denominato IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO |
3930 | denominato IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D INCREMENTO COMUNE |
RICHIESTA RIMBORSO I.M.U.
Qualora il versamento effettuato risultasse superiore a quello dovuto č possibile richiedere il rimborso o la compensazione con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di Tasi o di Imposta Municipale Propria, tramite apposito modulo.
Per i rimborsi delle quote versate in eccesso di competenza statale, l'ufficio tributi ha il dovere di comunicare allo Stato l'effettiva sussistenza del diritto al rimborso a favore del contribuente, che lo Stato provvederā a rimborsare.
Si precisa, perō,che, si attende l'emanazione da parte del Ministero dell' Economia e delle Finanze di appositi decreti che definiscano le modalitā di comunicazione degli adempimenti tra enti locali e Stato.
Pertanto, fino a quel momento, l'istanza presentata a questo Ente č da considerarsi sospesa, non potendo il Comune erogare al contribuente somme non direttamente percepite.
- Modulo di richiesta rimborso /compensazione I.M.U.
RAVVEDIMENTI OPEROSI
In caso di omesso o parziale versamento il contribuente puō avvalersi del ravvedimento operoso con l' applicazione della sanzione ridotta nel modo seguente:
- in misura pari allo 0,2% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;
- in misura pari al 3% dell'imposta dovuta, se esso viene eseguito dal quattordicesimo al trentesimo giorno dalla data di scadenza;
- in misura pari al 3,75% dell'imposta dovuta, se esso viene effettuato dopo il trentesimo giorno ma comunque entro un anno dall'omissione o dall'errore;
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il pagamernto della somma dovuta puō essere eseguito mediante il modello F24 nella versione "ordinaria" o "semplificata", avendo cura fra l'altro di barrare la relativa casellina e di indicare congiuntamente gli importi per imposta, sanzione e interessi. Si utilizzano soltanto i codici tributo dell'imposta ad esclusione quindi dei codici tributo Ŧ3923ŧ e Ŧ3924ŧ (codici da utilizzare in seguito ad accertamento da parte del comune).
MODALITĀ DI VERSAMENTO DELL'IMU DALL'ESTERO
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 31 maggio 2012, ha chiarito le modalitā di versamento dell'Imposta municipale propria da parte dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato (italiani e stranieri), specificando che tali soggetti devono versare l'imposta sia in acconto che a saldo.
Se gli stranieri o gli italiani residenti all'estero non hanno un conto corrente in Italia non potranno usare il modello F24 e quindi dovranno usare il vaglia postale, internazione e ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in conto corrente o il bonifico bancario.
Il Ministero ha evidenziato che, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti dall'estero, occorrerā provvedere nei modi seguenti:
- per la quota spettante al Comune, i contribuenti dovranno effettuare un bonifico in favore della Tesoreria Comunale presso Banca Cambiano 1884 S.p.A., filiale di Colle di Val d'Elsa al seguente IBAN:
- dall'Italia codice IBAN: IT 59 C 08425 71860 000040566291 intestato a Comune di Casole dElsa
- dall'estero codice IBAN: IT 59 C 08425 71860 000040566291 BIC (Swift): CRACIT33 intestato a Comune di Casole dElsa
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti dovranno effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN: IT02G0100003245348006108000.
La copia di entrambe le operazioni dovrā essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti dovranno essere indicati:
- il codice fiscale o la partita I.V.A. del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla ŦIMUŧ, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili ed i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 12 aprile 2012 n. 35/E;
- l'annualitā di riferimento;
- l'indicazione ŦAccontoŧ o ŦSaldoŧ nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'imposta in tre rate, deve indicare se si tratta di ŦPrima rataŧ, ŦSeconda rataŧ o ŦSaldoŧ.
DICHIARAZIONI
I contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011.
- Modello Dichiarazione I.M.U.
- Istruzioni per la compilazione
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Per richiedere ulterioni informazioni o chiarimenti č possibile contattare l'Ufficio Tributi scrivendo una mail al seguente indirizzo: tributi@casole.it
DOCUMENTAZIONE MINISTERIALE:
- Circolare n.3/DF
- Informativa
- Art. 1 DL 21 maggio 2013
- Risoluzione 33E
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D. L. 6 dicembre 2011, n.201 (art.13) convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;
- D. L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.44;
- L. 228/2012 art. 1, comma 380;
- D. L. 29 maggio 2013 n. 54 convertito dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85;
- D. L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 29 ottobre 2013 n. 124;
- D. L. 30 novembre 2013 n. 133.
ICI | IMU 2012 | IMU 2013 | IMU 2014 |
Regolamento ICI 2011 | Regolamento | Regolamento | Regolamento |
ICI - Aliquote 2011 | Aliquote | Aliquote | Aliquote |
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