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Informativa I.M.U.

Data ultimo aggiornamento delle informazioni: 31.05.2021

L'imposta municipale propria è nata come Imposta Municipale Unica (IMU) sulla componente immobiliare atta ad accorpare in un'unica tassa l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

 A decorrere dal 2016 l’imposta non è dovuta per i fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, regolarmente classificati come tali a livello catastale, e per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati in quanto interamente compresi nelle aree montane sulla base dell’elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani.

La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Il comodante deve possedere in Italia, oltre all’immobile concesso in comodato,  un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga utilizzato dallo stesso come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Entro il 30 giugno dell’anno successivo deve essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, o da altro atto avente data certa.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è costituita dalla rendita catastale vigente al 1° Gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, alla quale devono essere applicati i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad esclusione della categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Con l’art. 1 commi 707-721 della L.  n. 143/2013 è stato soppresso il versamento per le seguenti  categorie di immobili:
- l’abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp
- la casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- l’unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, purché non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente
...1.alle forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica)
...2. alle forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza);
...3. alle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Forestale);
...4. al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
...5. alla carriera prefettizia.
- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unica unità immobiliare posseduta
 a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio dell’attività agricola, come individuati dall’art.9, comma 3bis, L.133/1994 e modificato in particolare dall’art. 42bis della L.222/2007.

Con il comma 2 dell’art. 2 del D.L. 102/2013 è stato soppresso il versamento relativo ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

DETRAZIONI

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (una per ogni categoria C/2, C/6, C/7) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

RIDUZIONI

Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile per:

  •  fabbricati di interesse storico o artistico disciplinati dall’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 , n. 42
  •  fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;
  •  fabbricati ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

scarica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - (doc)

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

 

DELIBERAZIONE ALIQUOTE 

VALORI AREE EDIFICABILI

Con delibera di Giunta Comunale n. 137 del 15/11/2016 sono stati stabiliti i nuovi valori imponibili per il pagamento dell'IMU sulle aree edificabili.

VERSAMENTI

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 ovvero con apposito bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate, che costituiscono forme di riscossione obbligatoriamente previste per legge con scadenza 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo).
L’importo minimo dovuto ai fini dell’imposta municipale propria è pari ad € 2,00.
L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 33/E del 21 maggio 2013 ha emanato i codici tributo per il versamento dell'imposta.

CODICI TRIBUTO IMU 2015 DESCRIZIONE
3912 abitazione principale e relative pertinenze , una per categoria C/2,C/6 e C/7 - Da utilizzare solo nel caso di unità abitativa di categoria A/1, A/8 e A/9 - (destinatario il Comune)
3913 fabbricati  rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune) - Dal 2013 versamento sospeso
3914 terreni (destinatario il Comune)
3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3918 altri fabbricati (destinatario il Comune) - Da utilizzare per tutti gli immobili diversi dai D e per le pertinenze eccedenti una per ciascuna categoria.
3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

 

RICHIESTA RIMBORSO I.M.U.

Qualora il versamento effettuato risultasse superiore a quello dovuto è possibile richiedere il rimborso o la compensazione con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di Tasi o di Imposta Municipale Propria,  tramite apposito modulo.
Per i rimborsi delle quote versate in eccesso di competenza statale, l'ufficio tributi  ha il dovere di comunicare allo Stato l'effettiva sussistenza del diritto al rimborso a favore del contribuente, che lo Stato provvederà a rimborsare.
Si precisa, però,che, si attende l'emanazione da parte del Ministero dell' Economia e delle Finanze di appositi decreti che definiscano le modalità di comunicazione degli adempimenti tra enti locali e Stato.
Pertanto, fino a quel momento, l'istanza presentata a questo Ente è da considerarsi sospesa, non potendo il Comune erogare al contribuente somme non direttamente percepite.

Modulo di richiesta rimborso /compensazione I.M.U.

RAVVEDIMENTI OPEROSI

In caso di omesso o parziale versamento il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso con l' applicazione della sanzione ridotta nel modo seguente:
- in misura pari allo 0,2% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;
- in misura pari al 3% dell'imposta dovuta, se esso viene eseguito dal quattordicesimo al trentesimo giorno dalla data di scadenza;
- in misura pari al 3,75% dell'imposta dovuta, se esso viene effettuato dopo il trentesimo giorno ma comunque entro un anno dall'omissione o dall'errore;

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamernto della somma dovuta può essere eseguito mediante il modello F24 nella versione "ordinaria" o "semplificata", avendo cura fra l'altro di barrare la relativa casellina e di indicare congiuntamente gli importi per imposta, sanzione e interessi. Si utilizzano soltanto i codici tributo dell'imposta ad esclusione quindi dei codici tributo «3923» e «3924» (codici da utilizzare in seguito ad accertamento da parte del comune).

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMU DALL'ESTERO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 31 maggio 2012, ha chiarito le modalità di versamento dell'Imposta municipale propria da parte dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato (italiani e stranieri), specificando che tali soggetti devono versare l'imposta sia in acconto che a saldo.
Se gli stranieri o gli italiani residenti all'estero non hanno un conto corrente in Italia non potranno usare il modello F24 e quindi dovranno usare il vaglia postale, internazione e ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in conto corrente o il bonifico bancario.
Il Ministero ha evidenziato che, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti dall'estero, occorrerà provvedere nei modi seguenti:

  • per la quota spettante al Comune, i contribuenti dovranno effettuare un bonifico in favore della Tesoreria Comunale presso Banca Cambiano 1884 S.p.A., filiale di Colle di Val d'Elsa al seguente IBAN:
    • dall'Italia codice IBAN: IT 59 C 08425 71860 000040566291 intestato a Comune di Casole d’Elsa
    • dall'estero codice IBAN: IT 59 C 08425 71860 000040566291  BIC (Swift): CRACIT33  intestato a Comune di Casole d’Elsa
  • per la quota riservata allo Stato, i contribuenti dovranno effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN: IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni dovrà essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti dovranno essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita I.V.A. del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla «IMU», il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili ed i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 12 aprile 2012 n. 35/E;
  • l'annualità di riferimento;
  • l'indicazione «Acconto» o «Saldo» nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'imposta in tre rate, deve indicare se si tratta di «Prima rata», «Seconda rata» o «Saldo».

DICHIARAZIONI

I contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011.

Modello Dichiarazione I.M.U.
Istruzioni per la compilazione

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Per richiedere ulterioni informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Tributi scrivendo una mail al seguente indirizzo: tributi@casole.it

DOCUMENTAZIONE MINISTERIALE:

Circolare n.3/DF
Informativa
Art. 1 DL 21 maggio 2013
Risoluzione 33E

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D. L. 6 dicembre 2011, n.201 (art.13) convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;
- D. L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.44;
- L. 228/2012 art. 1, comma 380;
- D. L. 29 maggio 2013 n. 54 convertito dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85;
- D. L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 29 ottobre 2013 n. 124;
- D. L. 30 novembre 2013 n. 133.

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