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Certificati e autocertificazione
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
LEGGE N. 183/2011 IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012
I certificati anagrafici sono rilasciabili unitamente se richiesti da soggetti diversi da: Pubbliche Amministrazioni, gestori di pubblici servizi o se richiesti per documenti da presentare all’estero. Quindi se il certificato deve essere presentato ad una pubblica Amministrazione o a un gestore di pubblici servizi si deve utilizzare l’autocertificazione.
Dal 1 gennaio 2012 con l’entrata in vigore dell’art.15 della Legge n. 183 del 2011 nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, utilizzandolo il modulo dichiarazione sostitutiva di autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che trovasi in allegato
Le certificazioni anagrafiche sono di norma soggette all’imposta di bollo sin dall’origine ai sensi del DPR 642/1972, per il rilascio del certificato in carta libera è necessario indicare gli estremi delle disposizioni di legge che escludono l’applicazione del bollo e il soggetto a cui è destinato
I certificati sono validi 6 mesi dalla data del loro rilascio e devono riportare la dicitura “
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione.”
CONFERME ANAGRAFICHE le notizie anagrafiche possono essere fornite solo in forma di certificato come indicato dall’art.33 DPR 223/1989
Modelli:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Autocertificazione generica
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 DPR445/200)