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| Il Difensore Civico |
Le funzioni del difensore civico sono definite dalle leggi 8 giugno 1990 n.142 e 15 maggio 1997 n. 127, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale per la istituzione de “Il Difensore Civico” approvato con Deliberazione Consiliare n. 88 del 28/11/2003
Il Difensore Civico è un organo indipendente dall’amministrazione comunale e svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione a tutela dei cittadini. Il difensore civico agisce anche nell'interesse dell'amministrazione comunale, contribuendo ad un miglioramento dell'attività.
Chi è
L'incarico di difensore civico viene attualmente ricoperto dall’Avv. Leonardo Brogi
Nato a Siena il 15/05/1967 si è laureato in giurisprudenza presso L’Università degli Studi di Siena ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati del Foro di Siena. E’ stato nominato Difensore Civico con deliberazione n. 81 del 25/10/2004.
Esercita privatamente la professione legale presso il proprio Studio in Via Cecco Angiolieri 25 - Siena
Sede - orario
L’ufficio del difensore civico è presso il Centro Congressi, Via Casolani 32 - Casole d’Elsa
Orario di ricevimento: Il 2° e 4° mercoledì del mese dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Il difensore civico riceve su appuntamento.
Per richiedere un appuntamento: Ufficio Turistico Tel 0577 949737
Competenze
1 – Il Difensore Civico è promotore di giustizia sostanziale e formale nonché di equità.
2 – Il Difensore Civico svolge nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e del Regolamento, in pieno spirito di autonomia, ogni iniziativa mirante alla legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento, celerità, economicità, efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione.
3 – Il Difensore Civico provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi diffusi.
4 – Il Difensore Civico si attiva, ad istanza degli interessati o di propria iniziativa, per eliminare irregolarità, negligenze, disfunzioni, ritardi, inefficienze, omissioni, illegittimità nell’azione e negli atti dell’Amministrazione Comunale, degli Enti dipendenti, delle Società a partecipazione comunale e di concessionari di pubblici servizi.
5 – Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate ed entro dieci giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, almeno un quarto dei Consiglieri Comunali.
Sono sottoponibili al controllo di legittimità del Difensore Civico le deliberazioni concernenti:
a) appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario
b) assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni
6 – Il Difensore Civico in nessun caso è soggetto a dipendenza gerarchica o funzionale di Organismi comunali.
Cosa può fare
Il difensore civico può chiedere l'esibizione di tutti i documenti relativi ad una pratica, senza il limite del segreto d'ufficio e sentire il responsabile dell'ufficio competente; può inoltre accedere agli uffici per consultare atti e documenti. Non può sostituirsi all'amministrazione comunale nell'emanare o modificare un atto, ma può sollecitarla a riesaminarlo, modificarlo o annullarlo, se lo ritiene illegittimo. Quando un funzionario sollecitato ometta, rifiuti o ritardi atti del proprio ufficio, il difensore civico può proporre la promozione dell’azione disciplinare. Annualmente il difensore civico deve sottoporre all'esame del Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, contenente eventuali proposte di innovazioni normative e amministrative.
Le consulenze e gli interventi del difensore civico in favore dei cittadini sono gratuite.
Possono rivolgersi al Difensore Civico sia persone fisiche che persone giuridiche, associazioni ed imprese, aventi un interesse legato al territorio comunale di Colle Val d’Elsa.
La richiesta d’intervento del Difensore Civico non sospende i termini per il ricorso alle vie giurisdizionali.
Cosa non può fare
Il difensore civico non può intervenire sugli atti politici dell'amministrazione; non può sostituirsi ad alcun funzionario nel compimento di un'attività dovuta; non può annullare o riformare atti amministrativi, né infliggere direttamente sanzioni. Si deve astenere quando su una determinata questione sono stati investiti organi di giustizia penale, amministrativa, civile o tributaria.
L'ufficio assicura comunque ai cittadini più deboli una risposta attraverso un parere o un suggerimento.
Modalità di intervento
L’istanza d’intervento può essere avanzata per scritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento; ma può essere effettuata anche verbalmente, nel qual caso l’Ufficio di Difesa Civica che la riceve assume per scritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all’interessato. In ogni caso all’istanza deve essere allegata copia della documentazione eventualmente in possesso del cittadino. In sintesi, ricevuta l’istanza, il Difensore Civico:
- ne valuta la fondatezza od infondatezza, entro quindici giorni
- in caso di fondatezza e qualora ne ravvisi l’opportunità, informa il dirigente competente ed il responsabile del procedimento al fine di esaminare congiuntamente la pratica o il procedimento amministrativo oggetto del suo intervento
- accertati i fatti, ricerca i correttivi da adottare o da proporre per l’adozione all’organo comunale competente
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