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Statuto del Comune di Casole d'Elsa

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 23/10/2019
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 29/11/2013

INDICE 

TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI  

Premessa  
Art. 1 - Disposizioni Generali  
Art. 2 - Principi ispiratori, fini ed obiettivi programmatici  
Art. 3 - Pari Opportunità  
Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione  
Art. 5 - Territorio, sede e stemma
 
TITOLO II  
PARTECIPAZIONE POPOLARE  

Art. 6 - Diritti dei Cittadini  
Art. 7 - Frazioni e Quartieri  
Art. 8 - Centri Civici  
Art. 9 - Libere Forme associative  
Art. 10 - Tutela Civica  
Art. 11 - Iniziativa popolare  
Art. 12 - Istruttoria pubblica  
Art. 13 - Referendum  
Art. 14 - Diritto di Informazione
 
TITOLO III  
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
  

CAPO I - ORDINAMENTO  
Art. 15 - Consiglio comunale 
Art. 16 - Gruppi consiliari 
Art. 17 - Commissioni consiliari 
Art. 18 - Consiglieri 
Art. 19 - Consiglieri Aggiunti 
Art. 20 - Sessione aperta di domanda 
Art. 21 - Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale 
Art. 22 - La Giunta Comunale – composizione e nomina  
Art. 23 - Il Sindaco  
Art. 24 - Vicesindaco  
Art. 25 - Mozione di sfiducia  
Art. 26 - Sistema delle deleghe  
Art. 27 - Disciplina dei conflitti di competenza  

CAPO II - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  
Art. 28 - Principi di organizzazione 
Art. 29 - Conferimento Responsabilità di Direzione  
Art. 30 - Servizi locali 
Art. 31 - Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni per 
la realizzazione di interventi, opere e programmi 

TITOLO IV  
FINANZA CONTABILITA’ E REVISIONE  

Art. 32 - Autonomia finanziaria
Art. 33 - Controllo di gestione 
Art. 34 - Revisori dei Conti

___________________________________________________________________________________

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI


Premessa
La Comunità casolese si è formata attraverso una presenza umana che nel corso dei millenni si è insediata nel territorio lasciando di sé tracce profonde testimoniate dalla bellezza delle opere e dal lavoro che donne e uomini hanno compiuto con fatica, ingegno ed intelligenza.
Con questo Statuto Il Consiglio Comunale di Casole d’Elsa vuole consegnare alle generazioni attuali e a quelle future uno strumento per conservare e valorizzare quanto di straordinario le generazioni che ci hanno preceduto hanno fatto per noi.

Art. 1 - Disposizioni Generali
Il Comune di Casole d'Elsa è
- ente locale autonomo secondo i principi della Costituzione, delle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto
- titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite dalle leggi nazionali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
- ha potestà normativa, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.
- ha autonomia finanziaria e tributaria, nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2 - Principi ispiratori, fini ed obiettivi programmatici
1. Il Comune rappresenta, cura e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, respingendo ogni e qualsiasi forma di totalitarismo e di razzismo.
2. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme nazionali ed internazionali che riconoscono i diritti umani, sancisce il ripudio della violenza e della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce nella non violenza e nella pace il diritto fondamentale della persona e dei popoli. A tal fine promuove iniziative per diffondere tra i cittadini (piccoli e grandi) una cultura di pace.
3. Il Comune riconosce che l'acqua è un bene comune, una risorsa pubblica la cui gestione non deve rispondere a logiche di profitto. Il Servizio Idrico Integrato, servizio essenziale di interesse generale, deve essere indirizzato, nel pieno rispetto anche dei principi sanciti dall’Unione Europea, al soddisfacimento effettivo dei bisogni della nostra comunità attraverso l'erogazione di un servizio efficiente e di qualità, assicurando adeguati livelli di investimenti.
4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con e tra tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione anche in forma diretta dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione. A tal fine individua come centri essenziali di partecipazione dei cittadini i Consigli di Frazione, le Associazioni, le Organizzazioni sindacali e professionali dei lavoratori e ogni altra formazione sociale e politica.
5. In piena adesione a quanto previsto dall’art. 9 della Costituzione “ La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) mantenimento e valorizzazione dei caratteri tradizionali, storici, sociali, culturali, ambientali, artistici, documentari e urbanistici derivanti ed ereditati dal passato anche con il sostegno e l'incentivazione a feste e manifestazioni tradizionali impegnandosi a tutelarle per il futuro anche con la conservazione dell'archivio comunale corrente, di deposito e storico; b) tutela e sviluppo delle risorse ambientali e naturali del territorio per garantire anche alle future generazioni una elevata qualità della vita, attraverso la difesa del suolo, delle risorse idriche, dell’aria e del paesaggio. A tal fine limita il consumo di suolo agricolo e promuove il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
c) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale nel rispetto della conservazione e della tutela dei caratteri di cui al punto a) anche promuovendo la valorizzazione e lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione nei e tra i settori tradizionali quali l'agricoltura, l'allevamento, l'artigianato, le attività silvo-pastorali nonché promuovendo il consolidamento delle piccole e medie industrie e l'espansione del terziario necessario allo sviluppo turistico, in quest’ottica assume particolare rilievo la valorizzazione di tutte le eccellenze che il territorio casolese è in grado di produrre.
d) interazione tra le varie attività con il fine di migliorare il benessere e la qualità della vita.
e) realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della famiglia e della persona nelle varie fasi della vita con particolare sensibilità ai bisogni dei minori anche con l’ausilio dell'attività delle organizzazioni di volontariato.

Art. 3 - Pari Opportunità
1. Nell’ambito dei propri poteri e funzioni il Comune garantisce il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i sessi. A tal fine assicura un’equilibrata presenza di genere nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti. Promuove altresì gli interventi necessari per assicurare rispetto e tutela delle diversità personali e sociali, etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche ed opera il pieno inserimento nella comunità delle popolazioni immigrate presenti sul proprio territorio.
2. Il Comune favorisce inoltre la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita collettiva al fine di contribuire alla realizzazione di un paese a misura dei giovani.

Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando i metodi e gli strumenti della programmazione, della collaborazione istituzionale su temi e obiettivi comuni con lo Stato, la Provincia, la Regione e gli altri Enti Locali, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio. Tali rapporti sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 5 - Territorio, sede e stemma
1. Il territorio del Comune comprende il Capoluogo, le Frazioni e gli altri insediamenti delle Zone Extraurbane nonché come elemento fondante il territorio aperto che con il suo paesaggio esprime la prima risorsa fondamentale del Comune di Casole d’Elsa.
2. La sede del Comune è in Piazza Paolo Luchetti n. 1
a) Il Comune ha, come suo simbolo distintivo, lo stemma “ Troncato di rosso e d’argento” riconosciuto con Regio Decreto del 24 settembre 1931.
b) Il Comune, con Regio Decreto n. 862 del 21 settembre 1862 assume la nuova denominazione da Casole a Casole d’Elsa.
3. Il Comune fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente a particolari iniziative.
4. Nelle manifestazioni indicate al comma precedente il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune ed in tal caso verrà sorretto da un Vigile urbano o altro dipendente del Comune.
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TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE


Art. 6 - Diritti dei Cittadini
1. ogni cittadino, per la difesa degli interessi individuali e collettivi, ha il diritto di:
- Accedere alle informazioni, agli atti, ai procedimenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi comunali;
- Avanzare istanze per richiedere l’emanazione di un provvedimento:
- Presentare petizioni per attivare l’iniziativa su questioni di interesse della comunità;
- Presentare proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza degli organi elettivi;
- Agire per la tutela dei diritti proponendo ricorsi;
2. Nei loro rapporti con il Comune i Cittadini hanno diritto a tempi certi ed a risposte motivate.
3. Per ogni pratica il Comune è impegnato a fissare il periodo entro il quale è obbligato a dare motivata risposta ed ad indicare i funzionari responsabili.

Art. 7 - Frazioni e Quartieri
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini del Comune di Casole d’Elsa .
2. Per le finalità di cui al comma precedente sono istituiti i Consigli di Frazione o di Quartiere.
3. I Presidenti dei Consigli di Frazione o di Quartiere possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale in qualità di Consiglieri Aggiunti – senza diritto di voto- con diritto di parola e con le stesse prerogative dei Consiglieri Comunali con esclusione di qualsiasi tipo di indennità.
4. I Presidenti partecipano inoltre ai lavori delle Commissioni Consiliari con voto consultivo
5. Le modalità di costituzione, ordinamento e funzionamento dei Consigli di Frazione o di Quartiere sono disciplinate da apposite disposizioni regolamentari nel rispetto delle norme in materia di rappresentanza di genere.

Art. 8 - Centri Civici
1. I centri civici sono la sede dell’attività di partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale, culturale del Comune e di accesso alle informazioni.
2. Il Comune garantisce a tutti i cittadini ed a tutte le associazioni l’uso e l’accesso ai centri civici situati nel territorio comunale secondo apposite disposizioni regolamentari.

Art. 9 - Libere Forme associative
1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione democratica dei cittadini, singoli o associati, e la tutela civica.
2. Per favorire lo sviluppo delle forme di solidarietà, agli organismi associativi, iscritti all'albo istituito dal Comune, vengono assicurate forme di aiuto e di incentivazione dirette ed indirette secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari.
3. La valorizzazione delle libere forme associative può essere altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione locale ed alla organizzazione e gestione dei servizi .

Art. 10 - Tutela Civica
1. Il Comune garantisce qualsiasi forma di tutela civica prevista dalla legislazione vigente

Art. 11 - Iniziativa popolare
a. Istanze, interrogazioni e petizioni
1. Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragione su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.
2. Le disposizioni regolamentari sulla partecipazione disciplinano i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.
b. Proposte
1. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi con esclusione degli atti di elezioni, nomine,designazioni,revoche,decadenze, di norme statutarie, di materie del bilancio, di disciplina delle tariffe, dei tributi e del personale, di adozione degli strumenti urbanistici, di attività vincolate da leggi statali e regionali, di tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose, di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti diretti sui cittadini, per cui valgono le normative nazionali e regionali vigenti.
2. L'iniziativa si esercita mediante proposte di un numero minimo di cittadini stabilito dal regolamento.
3. Le disposizioni regolamentari disciplinano i termini entro i quali il Consiglio comunale delibera sulla proposta nonché le modalità di presentazione delle proposte stesse).

Art. 12 - Istruttoria pubblica
1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l’adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. Sull’indizione dell’istruttoria pubblica decide il Consiglio Comunale su proposta della Giunta o della maggioranza assoluta dei consiglieri; l’istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno n°500 cittadini.
3. L’istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre la giunta comunale e i gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale.
4. le disposizioni regolamentari disciplinano ogni altra modalità di svolgimento dell’istruttoria pubblica.
5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti amministrativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 13 - Referendum
1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale possono essere indetti referendum propositivi, consultivi e referendum abrogativi in tutto o in parte di provvedimenti già adottati.
2. Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
b) sulle norme statutarie
c) in materia di bilancio, tributi locali, tariffe e personale
d) sugli strumenti urbanistici
e) per attività vincolate da leggi statali o regionali
f) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose
g) atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti diretti sui cittadini
3. La proposta di referendum è articolata in una unica domanda formulata in modo chiaro, conciso ed univoco tale da lasciare obiettiva libertà di opzione. Il quesito deve inoltre rendere esplicite le eventuali maggiori/minori spese e maggiori/minori entrate, derivanti dal suo accoglimento.
4. I referendum sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati, o su richiesta di almeno 1/3 dei cittadini che abbiano compiuto i 16 anni di età al momento della richiesta di referendum.
5. Sono titolari dei poteri di iniziativa e del diritto di partecipazione al referendum i residenti nel Comune di Casole d’Elsa, che abbiano compiuto il 16^ anno di età, anche se non forniti della cittadinanza italiana.
6. Le disposizioni regolamentari stabiliscono il numero dei partecipanti necessari perché il referendum sia valido.
7. Quando l'atto non sia stato eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.
8. Il Consiglio comunale valuta con tempestività il risultato del referendum in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dalla disposizione regolamentare sulla partecipazione.
9. Le disposizioni regolamentari prevedono i poteri dei consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.
10. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.
11. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
12. Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo.
13. Nelle forme e nei limiti previsti dalle disposizioni regolamentari, il Comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.
14. L’ammissibilità dei quesiti referendari è sottoposta al Comitato dei garanti. Il regolamento determina la composizione ed i poteri del comitato dei garanti per il referendum che deve garantire, secondo il principio di pari opportunità, il rispetto delle rappresentanze di genere.

Art. 14 - Diritto di Informazione
1. L’informazione sull’attività amministrativa deve essere esatta, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
2. Il Comune adotta i provvedimenti organizzativi più idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
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TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO


CAPO I -  ORDINAMENTO
Art. 15 - Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.
2. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'ente.
3. L’attività degli organi dell'ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi potendosene discostare per il miglior perseguimento dell'interesse dell'ente con adeguate motivazioni.
4. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
5. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente le disposizioni regolamentari disciplinano le modalità di esame e controllo. Con apposita deliberazione il consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita commissione.
6. Le proposte di iniziativa dei singoli consiglieri sono inserite all'ordine del giorno nella prima seduta successiva alla loro presentazione.
7. Il Consiglio comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposite disposizioni regolamentari.

Art. 16 - Gruppi consiliari
1. Le disposizioni regolamentari disciplinano la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17 - Commissioni consiliari
1. Le disposizioni regolamentari possono prevedere l'istituzione di commissioni consiliari temporanee o speciali, costituite all’interno del Consiglio Comunale,con criterio proporzionale e garantendo, secondo il principio di pari opportunità, il rispetto delle rappresentanze di genere e che rappresentino tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dalle disposizioni regolamentari.
2. Nei casi contemplati nelle disposizioni regolamentari le commissioni di cui al precedente comma possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

Art. 18 - Consiglieri
1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza
vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento del consiglio, che
disciplinerà, altresì, le modalità di iniziativa e di accesso, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del
Consiglio;
b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di ordini del
giorno e risoluzioni.
4. I consiglieri cessati per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare fino
alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
5. Gli organi elettivi, nell'esercizio delle proprie competenze, possono attribuire ai consiglieri
comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento
dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e
legittimazione all'adozione di provvedimenti.
6. Fatte salve le cause di incompatibilità stabilite dalla legge, ai consiglieri comunali è vietato
ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art. 19 - Consiglieri Aggiunti
1.I Presidenti dei Consigli di Frazione partecipano alle sedute del Consiglio Comunale in qualità di Consiglieri Aggiunti a norma dell’art. 6 del presente statuto.
2. I Consiglieri aggiunti possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale – senza diritto
di voto – con diritto di parola sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Partecipano ai
lavori delle Commissioni Consiliari permanenti con voto consultivo, con diritto di parola e con le stesse prerogative dei Consiglieri Comunali con esclusione di qualsiasi tipo di indennità.

Art. 20 - Sessione aperta di domanda
1. Scopo della “Sessione aperta di domanda” è quello di porre l’attenzione sugli argomenti trattati durante le sedute consiliari attraverso l’esposizione verbale di domande e della risposta immediata per consentire in tempo reale di acquisire informazioni, di verificare gli impegni e di conoscere le opinioni dell’amministrazione in riferimento alle questioni poste dal cittadino.
2. La “Sessione aperta di domanda” consiste nell’esposizione, da parte delle persone del pubblico presenti alla seduta consiliare ad eccezione dei consiglieri comunali, di specifiche domande al Sindaco sugli argomenti trattati nella stessa seduta consiliare alla quale hanno assistito.
3. La “Sessione aperta di domanda” si articola nel modo seguente:
- al termine della seduta consiliare il Sindaco Presidente inviterà i cittadini presenti a quest’ultima ad esporre domande sugli argomenti iscritti all’o.d.g.

Art. 21 - Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale
1. Il Sindaco del Comune è il Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Comunale, nella prima adunanza, a maggioranza assoluta dei propri componenti e con voto palese.
3. Il Vice Presidente può rassegnare le dimissioni dalla carica al Consiglio Comunale, che provvede alla sua sostituzione con le modalità di elezione sopra richiamate.
4. Il Vice Presidente dura in carica per tutto li mandato consiliare salvo che 1/3 dei consigliere assegnati non ne chieda la cessazione, con apposita mozione, da discutersi non oltre i 30 gg dalla sua presentazione.
Tale mozione può essere presentata quando il Vice Presidente abbia compiuto atti contrari alla legge, allo statuto, ai regolamenti o sia venuto meno ai doveri di imparzialità e di difesa dei diritti dei consiglieri.
La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio Comunale e di Vice Presidente in caso di concomitante assenza sono esercitate dal consigliere anziano . E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000.

Art. 22 - La Giunta Comunale: composizione e nomina
1. La Giunta:
a. collabora con il Sindaco nell’attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico – amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale.
b. svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale.
c. compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.
d. può promuovere la costituzione di Consulte di Settore, ove siano Rappresentati – garantendo, secondo il principio di pari opportunità, la presenza di entrambi i sessi – libere associazioni, organizzazioni sindacali, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, enti, istituzioni, nonché singoli cittadini che abbiano competenza nelle materie di interesse delle Consulte
2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori nominati dal Sindaco – in conformità alle vigenti norme in materia di rappresentanza di genere – entro il numero massimo previsto dalla legge, compreso il Vice Sindaco. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione del Sindaco e del Consiglio comunale da parte dei cittadini.
3. Qualora nell’attribuzione delle deleghe le politiche di pari opportunità non vengano assegnate ad alcun Assessore, si intendono ricomprese nelle funzioni del Sindaco. Ad entrambi i sessi dovrà essere garantita equilibrata rappresentanza fra gli Assessori.
4. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L’efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
5. Della revoca e della sostituzione degli Assessori il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva.

Art. 23 - Il Sindaco
1. Il Sindaco rappresenta l’ente ed esercita tutte le funzioni ad esso riservate dalla legge, dal presente Statuto e dalle disposizioni regolamentari comunali ed inoltre:
a. Attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio Comunale;
b. Può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
c. Nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale e i responsabili delle strutture di massima dimensione dell’ente;
d. Può attribuire ai responsabili di servizio anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti;
e. Può richiedere al Segretario Generale, qualora ritenga che atti di competenza dei responsabili di servizio siano illegittimi, di provvedere alla sospensione, all’annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi, quando occorra, i relativi procedimenti sono avocati dal Segretario Generale , o dallo stesso o ad altri responsabili di servizio;
f. Nomina, designa e revoca, in conformità alle vigenti norme in materia di rappresentanza di genere, i rappresentanti del comune presso enti, aziende, ed istituzioni, società per azioni e società a responsabilità limitata, secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, per armonizzarli alle esigenze degli utenti.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione,decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade con il conseguente scioglimento del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 24 - Vicesindaco
1. In sede di nomina dei componenti della Giunta Comunale, il Sindaco attribuisce le funzioni di Vice – Sindaco ad un Assessore.
2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Il Vice – Sindaco sostituisce, anche nelle funzioni di ufficiale di governo, il Sindaco, nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporaneo nonché di sospensione dall’esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.

Art. 25 - Mozione di sfiducia
1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale. Il voto contrario da parte del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.
3. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 26 - Sistema delle deleghe
1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge e dallo Statuto con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.
2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull’esercizio della competenza da parte del delegato.
4. Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici.
5. Tra organi elettivi è ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli assessori, con le limitazioni di cui al presente articolo.

Art. 27 - Disciplina dei conflitti di competenza
1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali sorti tra dirigenti o tra dirigenti e funzionari responsabili dei servizi sprovvisti di dirigente, sono decisi con provvedimento del Segretario Generale.
2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario Generale esso viene risolto dalla Giunta.
3. I soggetti coinvolti hanno l’obbligo di sottoporre il conflitto all’esame dell’organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 28 - Principi di organizzazione
1. Gli Uffici del Comune di Casole d’Elsa sono organizzati in funzione dell’entità e della complessità dei compiti istituzionali e di governo dell’Ente, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari;
per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in funzione dei seguenti principi:
- separazione dell’attività di programmazione e controllo dall’attività di gestione
- ampia trasparenza intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, gli andamenti gestionali
- ampia flessibilità organizzativa e gestionale, tale da consentire risposte immediate ai bisogni della comunità locale.
- snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi con l’utilizzo più efficiente delle risorse umane, finanziarie e strutturali.
- crescita della qualità dei servizi, attraverso l’efficiente impiego delle risorse, l’ottimizzazione dei processi, il miglioramento della qualità e quantità delle prestazioni, sia con riferimento ai servizi resi direttamente che per il tramite di enti partecipati dal Comune.
- ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per l’accesso ai servizi ed al lavoro.
- miglioramento della comunicazione interna e conseguente adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell’organizzazione.
- verifica finale del risultato della gestione .

Art. 29 - Conferimento Responsabilità di Direzione
1. Gli incarichi di direzione degli Uffici sono assegnati dal Sindaco con provvedimento motivato.
1-bis. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in qualunque momento.
3. In sede di presentazione del Conto Consuntivo il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione sullo stato dei risultati conseguiti dagli Uffici in base al Piano degli Obiettivi assegnati dalla Giunta.

Art. 30 - Servizi locali
1. Compete al Consiglio Comunale, nel rispetto degli strumenti di programmazione, determinare le forme di gestione dei servizi pubblici locali nell’ambito di quelle previste dalla legge, valutandone l’opportunità in riferimento alle dimensioni economiche e alla natura del servizio stesso.
2. L’erogazione dei servizi pubblici, attraverso qualsiasi forma di gestione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
3. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l’adozione e l’aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

Art. 31 - Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni per la realizzazione di interventi, opere e programmi
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate, tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi e alle funzioni da svolgere nonché alle opere, ai programmi ed agli interventi da realizzare, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione.
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TITOLO IV
FINANZA CONTABILITA’ E REVISIONE


Art. 32 - Autonomia finanziaria
1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui allo stesso assicura lo svolgimento; la determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere, salvo i casi espressamente disciplinati dalla legge, sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
2. Il Comune può prevedere forme di contribuzione a carico di soggetti o di gruppi che dalla realizzazione di un opera o servizio conseguano una particolare utilità. Le compartecipazioni dovranno essere stabilite prima della realizzazione degli interventi e saranno corrisposte dagli interessati all'atto di ammissione alla fruizione in via particolare dell'opera o del servizio.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie «una tantum» o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. Le disposizioni regolamentari sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del princípio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 33 - Controllo di gestione
1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e' gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Nelle disposizioni regolamentari di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazioni, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione di bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nelle disposizioni regolamentari di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire alla Giunta Comunale circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il Consiglio comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai revisori dei conti e al Segretario Comunale.

Art. 34 - Revisori dei Conti
1. La disposizione regolamentare di contabilità disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’ufficio dei Revisori dei Conti, individuando le funzioni di verifica, impulso, proposta e garanzia. Sono altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli Organi politici e burocratici del Comune e dei Revisori.
2. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Comunale secondo le disposizioni di legge vigenti.

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