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Tassa Servizi Indivisibili - TASI

Data ultimo aggiornamento: 23.05.2019

TASI:

A decorrere dal I° Gennaio 2014 è istituita la Tasi , un nuovo tributo che sostituisce la previgente maggiorazione Tares (art. 14, comma 13, D.L.201/2011 che è stato abrogato dall' art.1, c. 704 della L. n.147/2013) volto alla copertura dei servizi indivisibili dei Comuni, quali spese di illuminazione pubblica, funzioni di polizia locale, gestione cimiteri, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, territorio, ambiente, etc.

La base imponibile TASI è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Il comodante deve possedere in Italia, oltre all’immobile concesso in comodato,  un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga utilizzato dallo stesso come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Dal 2016 la TASI non è dovuta, per la quota relativa al detentore, in relazione alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, per il periodo in cui l’utilizzatore ed il suo nucleo familiare abbiano avuto la residenza e la dimora abituale nello stesso immobile, come previsto all'art. 3 c. 1 del Regolamento per l'applicazione della Tasi.

REGOLAMENTO E ALIQUOTE 2019

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27.03.2019 - Approvazione Aliquote
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.03.2019 - Approvazione Regolamento

ALIQUOTE 2018

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2018 - Approvazione Aliquote

ALIQUOTE 2017

Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 31.03.2017 - Approvazione Aliquote

REGOLAMENTO E ALIQUOTE 2016

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.04.2016 - Approvazione Regolamento Tasi
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.04.2016 - Approvazione Aliquote

REGOLAMENTO E ALIQUOTE 2015

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30.07.2015 - Approvazione regolamento Tasi.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.07.2015 - Approvazione aliquote

REGOLAMENTO E ALIQUOTE 2014
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 10.09.2014 - Approvazione regolamento Tasi.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 10.09.2014 - Approvazione aliquote

La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale si intende l' immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

Rientrano nella fattispecie di abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Unica, le seguenti categorie di immobili:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate;
-una ed una sola unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, già pensionato nel Paese di residenza, a condizione che le stesse non risultino locate;

Calcolo Tasi online


 

BASE IMPONIBILE

La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è costituita dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, alla quale deve essere applicato il seguente moltiplicatore:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie A/10 e D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nelle categorie C/1
- 65 per i fabbricati classificati nelle categorie D

ALIQUOTE 2018

Le aliquote, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 30.04.2016 sono di seguito riportate:

ALIQUOTE TASI 2018
Abitazione principale e relative pertinenze nella misura di una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7  escluso le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A9   0,00%
Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A9 e relative pertinenze    0,26%
Abitazione concessa a parenti di primo grado in linea retta 0,25%
Aree fabbricabili e ulteriori pertinenze oltre la prima 0,25%
Abitazione locata, con contratto regolarmente registrato e relative pertinenze 0,25%
Aliquota abitazione uso gratuito a terzi, relative pertinenze oltre la prima e aree fabbricabili 0,25%
Aliquota per tutte le fattispecie imponibili diverse da quele previste ai punti precedenti per cui è dovuto l’ IMU ad aliquota ordinaria del 7,6 per mille 0,01%

 

VERSAMENTO

Le scadenze per il pagamento della Tasi sono fissate per il 16 Giugno (acconto) e il 16 Dicembre (saldo).
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 oppure tramite bollettino di conto corrente postale.
Il codice catastale del Comune di Casole d'Elsa è B984.
I codici tributo emanati dall' Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 46/E sono:

3958 - Tasi, tributo servizi indivisibili per abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, c.639 L. n. 147/2013e succ. modificazioni;
3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
3960 TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3961 - Tasi, tributo servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c.639 L. n. 147/2013e succ. modificazioni.

RIMBORSO

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l’anno successivo, di IMU o, infine, di TARI, per quanto riguarda la quota versata dall’occupante.

La richiesta deve essere effettuata mediante apposito modulo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio tributi al numero 0577/949736 o scrivendo una e-mail all'indirizzo tributi@casole.it.

N.B. Si ricorda che, qualora a seguito del calcolo effettuato, e delle detrazioni applicate, l'imposta da versare risultasse inferiore ad € 2,00, non dovrà essere effettuato nessun versamento, ai sensi dell'art. 14 C.4 del Regolamento per l' applicazione della TASI.