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Nuova disciplina regionale Locazioni Turistiche
Giovedė - 07 Marzo 2019
Si fa presente che dal 1 marzo 2019 sarā attiva la procedura telematica per la comunicazione al comune delle locazioni turistiche, prevista dallarticolo 70 della legge regionale 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale).
La comunicazione che ogni soggetto (persona fisica, persona giuridica, impresa) che concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalitā turistiche deve trasmettere al comune ove lalloggio č situato dovrā essre effettuata su una piattaforma online. La creazione della piattaforma ottempera alla norma di legge della trasmissione telematica, semplificando cosė gli adempimenti a carico dellutente, che su ununica piattaforma potrā compilare sia la comunicazione diretta al comune ove lalloggio č situato che quella sui flussi turistici diretti ai comuni capoluoghi o alla cittā metropolitana, la cui trasmissione č anchessa obbligatoria, ai sensi dellart.84 bis della l.r. 86/2016.
Sul sito della Regione http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche č presente una pagina dedicata alle note informative sullobbligo di comunicazione e l'utente sarā guidato nella compilazione: per ogni alloggio che concede in locazione turistica dovrā selezionare il comune capoluogo di provincia/cittā metropolitana nella cui circoscrizione territoriale č ubicato lalloggio e sarā quindi rinviato alla piattaforma di tale ente, dove dovrā selezionare il comune di ubicazione dellalloggio; dovrā registrarsi, riceverā per e.mail il codice di attivazione č potrā compilare la comunicazione.
Effettuata la comunicazione riceverā via e.mail il modello compilato in formato pdf.
Lo stesso modello sarā inviato dal sistema, sempre via email, al comune destinatario della comunicazione.
TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE AL NUOVO ADEMPIMENTO RELATIVO ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO SONO REPERIBILI NELLA SEZIONE APPOSITAMENTE DEDICATA DEL SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE.
La Regione Toscana, con legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016, ha approvato il Testo unico sul sistema turistico regionale.
Tra le novitā introdotte č stata disciplinata, allart. 70, la Locazione Turistica.
Sono definite locazioni turistiche le locazioni per finalitā esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari.
Le locazioni possono essere esercitate da parte di proprietari o usufruttuari:
a) in forma non imprenditoriale nel caso in cui siano destinati alla locazione turistica:
- non pių di due alloggi nel corso dellanno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;
- pių di due alloggi nel corso dellanno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dellanno solare stesso.
b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.
Le locazioni turistiche possono essere gestite in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e societā di gestione immobiliare turistica e devono possedere i seguenti requisiti:
- i requisiti strutturali e igienico- sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- le condizioni di sicurezza e salubritā degli edifici e degli impianti installati ai sensi della normativa vigente
Non si considera locazione turistica lofferta di alloggio senza corrispettivo monetario nellambito delleconomia della condivisione (sharing economy), cioč nel caso di scambio di fruizione dellalloggio.
Gli alloggi locati per finalitā turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno (Art. 70 c. 7 L.R.T. n. 86/2016). La Giunta Comunale, con deliberazione n.13 del 08.02.2017, ha disciplinato lapplicazione dellimposta di soggiorno alla nuova tipologia di offerta turistica. L'imposta č dovuta dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno. Nello specifico per le locazioni turistiche č previsot il pagamento di 1,00 per persona per un massimo di 5 giorni. Sono previste le seguenti esenzioni:
a) I minori fino al compimento del 12 anno di etā;
b) soggetti che assistono degenti ricoverati nelle strutture sociosanitarie del territorio;
c) soggetti che soggiornano in base a provvedimenti delle autoritā pubbliche;
d) residenti nel comune di Casole d'Elsa;
e) personale dipendente delle strutture ricettive;
f) autisti, guide, accompagnatori turistici al seguito della comitiva;
g) casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;
h) soggetti che soggiornano sul territorio per motivi di lavoro.
I)I gruppi scolastici e i loro accompagnatori che soggiornano sul territorio nel mese di aprile.
Il pagamento dell'Imposta di Soggiorno deve essere effettuato quadrimestralmente dal gestore della struttura ricettiva in favore del Comune di Casole d'Elsa entro il 15 del mese di maggio, settembre e gennaio dell'anno successivo.
Solo per l'anno 2019 le scadenze previste sono: entro il 15 agosto 2019: per il periodo che decorre dal 1 aprile al 31 luglio; entro il 15 novembre 2019: per il periodo che decorre dal 1 agosto al 31 ottobre; entro il 15 gennaio 2020: per il periodo che decorre dal 1 novembre al 31 dicembre 2019.
E' necessaria la seguente espressa indicazione della causale del versamento:
"Comune di Casole d'Elsa Imposta di Soggiorno periodo "
Č possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalitā:
- pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale Banca di Cambiano 1884 Spa filiale di Colle di Val d'Elsa;
- pagamento tramite Bonifico Bancario presso il Tesoriere Banca di Cambiano 1884 Spa filiale di Colle di Val d'Elsa
IBAN: IT 59 C 08425 71860 000040566291; - pagamento tramite POS presso gli Uffici Comunali in P.zza P. Luchetti n. 1.
PER INFORMAZIONI: Ufficio Tributi 0577949736 - tributi@casole.it
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ALLA QUESTURA
Per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie relative alle presenze si rimanda alla pagina della Questura di Siena ed alla relativa modulistica ivi inserita.