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News Pubblicazione dei risultati degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali

Giovedì 5 gennaio 2017

Pubblicazione dei risultati degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.

L’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che la banca dati catastale venga aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni sull’uso del suolo delle particelle, rese agli organismi pagatori dai soggetti interessati nel corso dell’anno e messe a disposizione dall’Agea.

La legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, prevede che "In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 l’Agenzia del territorio, (ora Agenzia delle Entrate) con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento";

Questo comune provvede a pubblicizzare i risultati delle operazioni catastali aggiornate con i nuovi redditi medinte pubblicazione all’albo on line dell'ente ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 la seguente documentazione:

  • Manifesto
  • Modello di segnalazione di incoerenze per la RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA circa le variazioni colturali 
  • Elenco di particelle variate, per intero o per una sua porzione, oltre agli identificativi catastali (Provincia, Comune, sezione, foglio e particella) la qualità colturale catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.